Lo statuto dell’Associazione Anima Perugia rappresenta il documento fondamentale che ne definisce identità, valori e finalità. Stabilisce le regole organizzative, i diritti e i doveri dei soci, le modalità di funzionamento degli organi interni e i principi ispiratori che guidano le attività dell’associazione.
Anima Perugia nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura, la solidarietà, la partecipazione attiva e il senso di comunità nel territorio perugino. Attraverso iniziative sociali, culturali e ricreative, l’associazione si propone di valorizzare le persone, le tradizioni e le energie positive della città, favorendo inclusione, collaborazione e crescita condivisa.
Lo statuto è quindi lo strumento che garantisce trasparenza, democraticità e coerenza nell’azione dell’associazione, assicurando che ogni attività sia svolta nel rispetto dei principi fondativi e per il bene comune.
Statuto dell'Associazione
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 Costituzione, sede e simbolo
È costituita l’Associazione culturale e d’impegno socio-politico denominata “ANIMA PERUGIA”, di seguito anche indicata come “AP” o l’”Associazione”.
La variazione della sede sociale, individuata con l’atto costitutivo, è stabilita con delibera dell’Assemblea dei Soci e delle Socie, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.
L’Associazione adotta come proprio simbolo composto da una barchetta origami, rappresentata con linee geometriche essenziali di colore rosso, che galleggia su onde stilizzate. Accanto all’icona è riportata la denominazione dell’Associazione, con la parola Anima in colore viola e PERUGIA in rosso.
La barchetta simboleggia il viaggio, il movimento, la volontà di procedere insieme verso una tappa successiva. Il suo carattere semplice e immediato richiama i valori di partecipazione, creatività e condivisione, fondanti per l’Associazione. Il movimento delle onde sottostanti rappresenta il dinamismo della comunità e l’energia del cambiamento.
La scelta cromatica evidenzia l’identità dell’Associazione: il rosso richiama passione, determinazione e il legame con la città, mentre il viola rappresenta l’innovazione, la riflessione e l’inclusività.
Il titolare del nome e del simbolo è il Presidente di Garanzia ed è colui/colei che ne può autorizzare l’utilizzo anche attraverso una/un delegata/o componente del consiglio direttivo.
Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le modalità e per finalità indicate dal/dalla Presidente di garanzia e approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche AP o da questa promossi.
La modifica integrale, l’abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell’associazione possono essere deliberati, solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci, (con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti), con il parere favorevole del/della Presidente di garanzia, parere necessario e vincolante.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che saranno adottati dagli organi previsti dallo Statuto stesso.
L’associazione opera prevalentemente sul territorio della Regione
ART. 2 Valori ispiratori
L’Associazione opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza richiamandosi all’attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e ai valori della giustizia sociale, dell’uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità. L’Associazione opera per la parità di genere e per il pieno riconoscimento sociale di tutte le identità sessuali.
L’Associazione si fonda sui seguenti valori, che sono espressi nel Manifesto Valoriale:
- Partecipazione: perché gli strumenti e gli obiettivi siano condivisi.
- Comunicazione: perché la politica è un servizio.
- Cura: perché stare bene è un diritto.
- Lavoro: perché ogni persona possa dare il proprio contributo.
- Cultura: perché la storia, le arti, i saperi vengano coltivati e valorizzati.
- Ambiente: perché dobbiamo sviluppare una società in armonia con la natura.
- Inclusione: perché nessuna persona resti indietro.
- Intersezionalità: perché le diverse forme di discriminazione si intrecciano, dando origine a esperienze uniche per ogni individuo.
- Europa: perché è la nostra casa comune.
- ace: perché è la premessa di tutti i diritti.
ART. 3 Finalità
L’Associazione persegue le seguenti finalità, ispirandosi ai valori fondanti delineati nell’Articolo 2 del presente Statuto:
– Promuovere la partecipazione attiva e democratica
Favorire la condivisione di strumenti e obiettivi per garantire un coinvolgimento consapevole dei cittadini nei processi decisionali, rafforzando i principi di democrazia e trasparenza e contribuendo alla tutela del bene comune.
– Coltivare e diffondere la cultura
Organizzare e sostenere iniziative volte alla valorizzazione della storia, delle arti e dei saperi, al fine di promuovere una crescita culturale condivisa e un dialogo intergenerazionale, con particolare attenzione alla complessità delle questioni sociali e culturali.
– Promuovere la giustizia sociale e l’inclusione
Contribuire alla riduzione delle disuguaglianze, promuovendo l’uguaglianza nei diritti, la solidarietà e la giustizia sociale, garantendo che nessuna persona venga lasciata indietro.
– Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Agire per preservare il pianeta attraverso progetti che promuovano la sostenibilità ambientale, l’educazione ecologica e l’economia circolare, riconoscendo l’importanza della cura dell’ambiente come patrimonio comune delle generazioni presenti e future.
– Sostenere il lavoro e i diritti sociali
Creare opportunità per il lavoro dignitoso, riconoscendo il contributo di ogni persona e sostenendo progetti che migliorino le condizioni lavorative, sempre nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.
– Costruire una comunità solidale e pacifica
Diffondere una cultura della pace come fondamento di tutti i diritti, contrastando ogni forma di violenza e promuovendo iniziative che rafforzino la coesione sociale.
– Valorizzare il ruolo dell’Europa come casa comune
Promuovere la consapevolezza dell’appartenenza a una comunità europea, incentivando progetti di scambio e collaborazione che rafforzino i legami con realtà internazionali.
– Favorire l’innovazione sociale ed economica
Sostenere iniziative volte a stimolare soluzioni innovative per le sfide sociali ed economiche, contribuendo allo sviluppo di modelli sostenibili per la comunità locale e globale.
– Collaborare con enti e istituzioni
Stabilire relazioni attive e collaborative con enti pubblici, privati e altre associazioni, sia a livello locale che internazionale, per promuovere progetti e attività in linea con le finalità dell’Associazione.
ART. 4 Attività
L’Associazione esplica la sua attività basandosi sul volontariato di tutti/e i/le Soci/e e potrà promuovere, a scopo di autofinanziamento, attività e iniziative consentite dalla vigente legislazione per la quale non verrà stabilito uno specifico compenso.
Per conseguire i propri fini, l’Associazione si pone l’obiettivo di promuovere, sostenere, valorizzare iniziative di varia natura quali:
a) predisposizione di strumenti utili finalizzati a una valutazione comune delle priorità sociali con l’obiettivo di proporre e attuare gli interventi più opportuni per incidere sulle decisioni della Pubblica Amministrazione;
b) promozione di liste civiche che partecipino alle diverse tipologie di elezioni pubbliche;
c) realizzazione di attività culturali: convegni, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, congressi, seminari, mostre, inchieste, istituzione e gestione di biblioteche, proiezione di film, documentari culturali o altri supporti audiovisivi, presentazioni di libri, e similari;
d) organizzazione di iniziative di socialità: teatro e intrattenimenti musicali sia da parte di Soci/e che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per ragazzi/e, per bambini/e e ricreativi in genere, organizzazione di eventi conviviali;
e) promozione di attività di formazione: corsi di formazione, programmi di studio e di ricerca, attività formativo-educative;
f) attività editoriali e/o di comunicazione sociale: pubblicazione di riviste – bollettini, giornali murali, ricerche, atti di convegni e seminari, siti internet, blog e newsletter;
g) organizzazione attività ludico-sportive in genere a livello dilettantistico;
L’Associazione potrà altresì concludere contratti, accordi e convenzioni con altre Associazioni, Enti pubblici e privati e terzi in genere e svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la promozione e/o la partecipazione ad attività di natura commerciale.
L’Associazione potrà inoltre effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali
ART. 5 Durata
ART. 6 Soci e Socie
Possono essere Soci/ie dell’Associazione le persone fisiche, che, riconoscendosi nei principi e finalità dell’Associazione di cui all’art. 2 e impegnandosi al loro perseguimento, abbiano chiesto di farne parte sottoscrivendone le norme statutarie e i regolamenti e corrispondendo la relativa quota associativa stabilita dall’Assemblea dei Soci e delle Socie. Le quote non sono rivalutabili.
Ciascun/a socio/a ha diritto a partecipare alla vita dell’associazione e tutte le persone Socie hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione stessa.
L’ammontare della quota di iscrizione dei/delle soci/ie ordinari/e è stabilità annualmente dal Consiglio Direttivo. Per il primo esercizio tale ammontare è indicato nell’Atto Costitutivo.
La partecipazione ha carattere strettamente personale e quindi la posizione di associato/a non è cedibile a terzi.
È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il numero di Soci/e è illimitato.
ART. 7 Acquisto e perdita della qualità di Socio/a
L’ammissione di una nuova persona Socia è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato/a, redatta su modulistica approvata, in cui dichiara:
di conoscere, condividere e accettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell’Associazione;
di non aver riportato condanne per delitto doloso.
In caso di accettazione della domanda il/la richiedente diviene Socio/a a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota sociale.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione all’Associazione.
La qualità di Socio/a si perde per decadenza, e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, per esclusione, per mancato versamento della quota annuale ovvero per dimissioni o morte del Socio/a.
L’esclusione del/della Socio/a è deliberata dal Consiglio Direttivo e, nei confronti del/della Socio/a che danneggi materialmente o moralmente l’Associazione o che svolga attività o abbia comportamenti incompatibili con l’appartenenza all’Associazione.
Contro il provvedimento di radiazione di cui al precedente periodo, assunto dal Consiglio Direttivo, così come per tutti i provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso al Consiglio d’arbitrato da proporsi entro venti giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. Il giudizio del Consiglio d’arbitrato è inappellabile.
Il/la Socio/a radiato non può essere più ammesso/a e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale. Rinuncia a intraprendere qualsivoglia azione nei confronti del/della Presidente e delle persone componenti del Consiglio Direttivo.
La dimissione è consentita a qualsiasi Socio/a e in qualsiasi momento senza la restituzione della quota associativa afferente all’anno.
Le persone associate che abbiano cessato di appartenere all’associazione per qualunque motivo non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione
ART. 8 Diritti e Doveri dei Soci e delle Socie
Tutte le persone Socie hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Il diritto di voto non può essere mai escluso.
Ogni socio/a ha diritto a un voto.
Inoltre tutte le persone Socie hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività sociali;
b) a concorrere all’elaborazione delle linee politiche e delle attività e approvare il programma delle stesse;
c) a essere informati/e sulle attività e le iniziative dell’Associazione;
d) a farsi rappresentare – in via eccezionale – in Assemblea dei Soci e delle Socie da altro/a Socio/a, mediante delega scritta circostanziata. Il/la Socio/a delegato può ricevere solo una delega a ogni Assemblea dei Soci e delle Socie;
e) a recedere dall’appartenenza all’Associazione mediante comunicazione scritta secondo quanto disposto dal presente Statuto;
f) a essere eletti/e alle cariche sociali,
Tutte le persone Socie sono tenute:
a) a versare annualmente la quota sociale indivisibile nella misura fissata dall’Assemblea dei Soci e delle Socie;
b) a rispettare e far rispettare lo statuto e i regolamenti dell’Associazione e le eventuali delibere degli Organi Sociali;
c) a fornire, compatibilmente con i loro impegni, un concreto apporto alle iniziative e alle attività dell’Associazione.
ART. 9 Patrimonio Sociale e mezzi finanziari
ART. 10 Obbligazioni sociali
Capo II - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 Organi dell'Associazione
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci e delle Socie
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente e il/la Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo
- il/la Tesoriere/a
- l’Agorà civica
- il Consiglio d’arbitrato
- il/la Presidente di Garanzia
Qualora lo ritenga necessario, l’Assemblea dei Soci e delle Socie potrà nominare un/una revisore/a dei conti iscritto/a all’albo dei revisori dei conti.
ART. 12 L'Assemblea dei Soci e delle Socie
L’Assemblea dei Soci e delle Socie è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è sovrana.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità delle persone associate e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le persone associate, anche se non intervenute o dissenzienti.
L’Assemblea dei Soci e delle Socie si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria ed è costituita da tutti i Soci e le Socie in regola con il pagamento della quota sociale.
È di competenza dell’Assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio/rendiconto preventivo e del programma di attività sociale;
b) l’approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
c) l’elezione del Consiglio Direttivo, che si riunisce immediatamente al termine dell’assemblea fondativa per nominare il/la Presidente dell’Associazione. La designazione del/la Vicepresidente, del/la Segretario/a e del/la Tesoriere/a potrà avvenire successivamente, nel corso della prima adunanza formale del Consiglio stesso;
d) l’elezione dei componenti dell’’Agorà civica;
e) l’elezione del Consiglio d’arbitrato al cui interno verranno nominati il/la Presidente, i due membri effettivi e i due membri supplenti;
f) la delibera degli indirizzi generali e delle linee programmatiche dell’Associazione relativamente a quanto indicato nell’art. 2;
g) l’approvazione dei regolamenti interni;
h) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
i) l’istituzione di commissioni tematiche di studio o di lavoro formate da Soci/ie ed esperti/e scelti/e anche al di fuori delle persone Socie, allo scopo di effettuare le finalità di cui all’art. 2 e la nomina dei relativi membri/e;
j) la delibera dell’entità delle quote sociali diversificate per soci/ie ordinari/e e sostenitori/trici;
È di competenza dell’Assemblea straordinaria:
a) l’approvazione delle modifiche dello statuto dell’Associazione;
b) lo scioglimento dell’Associazione stessa e la conseguente nomina dei liquidatori.
L’Assemblea è convocata dal/dalla Presidente mediante avviso da inviare ai Soci e alle Socie tramite posta ordinaria o posta elettronica, da esporre nella sede dell’Associazione almeno cinque giorni prima di quello dell’adunanza, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza stessa e l’ora per la seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.
Altre riunioni Assembleari possono essere convocate con la modalità di cui sopra ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga necessario e sulle decisioni da intraprendere, sulle linee politiche da attuare e sulle nuove attività da effettuare. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all’anno e potrà essere svolta anche in modalità online.
La convocazione dell’Assemblea potrà inoltre essere disposta, su richiesta al/alla Presidente da parte di:
a) almeno la metà più uno delle persone associate in regola con il pagamento delle quote associative, che all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno;
b) il Consiglio d’arbitrato, con delibera motivata;
c) almeno la metà più uno delle persone componenti il Consiglio Direttivo.
ART. 13 Validità dell’Assemblea dei Soci e delle Socie
’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta delle persone associate aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi delle persone associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti/e.
L’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate intervenute e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.
Ogni Socio/a ha diritto a un voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 delle persone associate.
Nell’Assemblea ordinaria e straordinaria il voto segreto è prescritto per le elezioni delle cariche sociali e per argomenti a carattere personale. Si vota per alzata di mano, mediante voto espresso e controprova, in tutti gli altri casi. Ѐ facoltà del/della Presidente dell’Assemblea richiedere il voto per appello nominale. Si vota per appello nominale quando la votazione per alzata di mano non possa permettere di stabilire l’esistenza della maggioranza e quando esista specifica richiesta di almeno il 10% delle persone aventi diritto al voto.
Di norma ogni deliberazione dell’Assemblea è presa a maggioranza assoluta delle persone presenti, fatto salvo quanto diversamente individuato da regolamenti interni all’Associazione.
ART. 14 Svolgimento dei lavori dell’Assemblea dei Soci e delle Socie
ART. 15 Il Consiglio Direttivo
ART. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo
ART. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) cura l’attuazione delle delibere approvate dall’Assemblea dei Soci e delle Socie;
b) cura il reperimento di fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
c) promuove e organizza tutte le manifestazioni dell’Associazione;
d) provvede alle spese ordinarie nei limiti del bilancio;
e) procede, a mezzo del/della Presidente, agli acquisti e alle vendite mobiliari e immobiliari;
f) assume e licenzia il personale dell’Associazione, determinandone le retribuzioni;
g) emana i provvedimenti di carattere urgente e straordinario e cura tutto quanto altro riguarda il patrimonio e l’attività sociale;
h) predispone l’o.d.g. delle Assemblea dei Soci e delle Socie;
i) sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo annuale;
j) accoglie o rigetta le domande degli/delle aspiranti Soci/ie;
k) delibera in merito all’espulsione dei/delle Soci/ie;
l) ratifica i provvedimenti assunti dal/dalla Presidente per motivi d’urgenza e necessità;
m) formalizza l’indizione delle riunioni dell’Agorà civica;
n) riceve pareri, mozioni e proposte dall’Agorà civica, con l’obbligo di prenderli in esame;
o) propone all’Agorà civica le nomine di eventuali commissioni tecniche e/o gruppi di lavoro temporanei o permanenti;
p) propone modifiche o integrazioni dello Statuto e redige gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
q) verifica il rispetto delle incompatibilità previste dal presente Statuto e delibera la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo.
ART.18 Il/la Presidente e il/la Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il/la Presidente dirige le riunioni dell’Assemblea, dell’Agorà civica e del Consiglio Direttivo; in sua assenza è sostituito dal/dalla Vicepresidente. Il/la Presidente e il/la Vicepresidente sono nominati secondo quanto previsto dallo statuto: il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo immediatamente al termine dell’assemblea fondativa, il/la Vicepresidente sarà nominato/a nel corso della prima adunanza formale del Consiglio Direttivo
Il/la Presidente e il/la Vice Presidente durano in carica per tre anni e possono essere rieletti consecutivamente solo per un secondo mandato.
Il/la Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e ha la firma Sociale. Inoltre:
a) convoca il Consiglio Direttivo, l’Agorà civica e l’Assemblea dei/delle Soci/ie;
b) cura, con l’assistenza del/della Segretario/a, l’esecuzione delle deliberazioni di Assemblea, Agorà e Consiglio e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.
ART.19 Il/la Segretario/a del Consiglio Direttivo
ART. 20 Il/la Tesoriere/a
ART. 21 L’Agorà civica
L’Agorà civica è l’organo di coinvolgimento e di partecipazione civica attiva dell’Assemblea delle socie e dei soci e ha il compito di favorire la concretizzazione degli obiettivi e delle attività dell’Associazione, con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Direttivo.
L’Agorà civica è composta da un numero minimo di componenti pari a quello del Consiglio Direttivo e da un numero massimo di membri pari a cinque volte il numero dei componenti del Consiglio direttivo. I componenti dell’Agorà Civica sono eletti dall’Assemblea dei/delle Soci/ie secondo le modalità previste dal Regolamento interno e restano in carica tre anni, fatta salva la possibilità di inserire nuovi membri in caso di rinuncia all’incarico, perdita di qualità di socio o morte.
Per il primo mandato la designazione dei componenti dell’Agorà civica è effettuata nell’atto costitutivo.
L’Agorà civica:
a) coadiuva il Consiglio direttivo nell’esercizio del mandato;
b) formula proposte e pareri su tematiche di interesse per l’Associazione da sottoporre al Consiglio direttivo;
c) esprime orientamenti e indirizzi su attività e progetti;
d) promuove dibattiti e iniziative di confronto con i/le soci/ie;
e) può avanzare mozioni di indirizzo al Consiglio Direttivo, che avrà l’obbligo di prenderle in esame;
f) organizza le commissioni tecniche e/o gruppi di lavoro temporanei o permanenti
g) altri compiti eventualmente definiti nel regolamento.
L’Agorà civica si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo e/o nelle modalità stabilite con apposito regolamento, al quale si rimanda anche per le specifiche di funzionamento e deliberazione.
ART. 22 Il Consiglio d’arbitrato
Il Consiglio d’arbitrato ha il compito di esaminare tutte le controversie tra le persone Socie, tra queste e l’Associazione o i suoi Organi, tra le persone membri degli Organi e gli Organi stessi.
Il Consiglio d’arbitrato è eletto dall’Assemblea dei Soci e delle Socie ed è composto da il/la Presidente, di due membri effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nella sua prima adunanza il Consiglio d’arbitrato nomina al suo interno il/la Presidente, i due membri effettivi e i due membri supplenti.
L’incarico di arbitro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Il Consiglio d’arbitrato giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il lodo emesso è inappellabile.
ART. 23 Il/la Presidente di Garanzia
Capo III - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24 Esercizio Sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e delle associate.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, copia del bilancio stesso deve essere messa a disposizione di tutte le persone associate per la consultazione.
ART. 25 Modifiche allo statuto – Riserva di Regolamento
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e delle Socie. Tuttavia, è fatto espresso divieto di modificare i valori fondamentali e le finalità dell’Associazione, così come definiti negli articoli precedenti.
Per la validità delle deliberazioni inerenti le modifiche allo statuto è necessaria la presenza della metà più uno dei Soci/ie ordinari/e e il consenso dei 4/5 dei voti validamente espressi.
Ogni eventuale regolamento relativo a profili di attuazione del presente statuto potrà invece essere approvato con le maggioranze ordinarie sopra indicate.
ART. 26 Rinvio
ART. 27 Fase transitoria
Nella prima applicazione dello statuto i componenti degli Organi Sociali e l’ammontare della quota associativa del primo anno sono indicati nell’atto costitutivo dell’Associazione. Per il primo mandato la designazione delle tre persone componenti effettive del Consiglio d’arbitrato è effettuata nell’atto costitutivo, mentre l’elezione dei membri supplenti avverrà in un secondo momento.
Perugia, 13 aprile 2025